GLI STUDENTI UCRAINI ESONERATI DALLA VALUTAZIONE DI FINE ANNO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  • C.M. n.301, 8 settembre 1989 – Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo 
  • C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale – 
  • C. M. n.5, 12 gennaio 1994 – Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno 
  • C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica – 
  • Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco – Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero  “norme sulla condizione dello straniero”.
  • Decreto Legislativo n.286, 25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e DPR n. 394/1999, l’Art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica” stabilisce che: E’ utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione alla classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica. Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. L’immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita l’apprendimento del linguaggio funzionale.
  • D.P.R., n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Materia: AUTONOMIA): Art. 4. (Autonomia didattica), in part. il comma 4: “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.
  • D.P.R. 394/1999(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Materia: EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE.), art. 45 (Iscrizione scolastica),  in particolare il comma 4 “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione”.
  • L. n. 189, 30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza) 
  • L. n. 53/2003(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) “Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: “la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”.
  • D. Legislativo n. 226/2005(Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
  • C.M. n. 24/2006 febbraio “ linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”  Art. 8: La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi”.

Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

  • La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri – MIUR- ottobre 2007
  • D.P.R. n.122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169)  – Materia: VALUTAZIONE : Art. 1. Oggetto del Regolamento –  finalità e caratteri della valutazione
    • omissis
    • 5.Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.
    • omissis
    • 9.I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art.45 del DPR 31 agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
    • omissis

• C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
• C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014. Aggiornamento dell’analogo documento del 2006)
• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014)

© L. R. Capuana

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